Art. 50.
(Disposizioni contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne ingiusto profitto, in violazione delle disposizioni della presente legge procura o favorisce

 

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l'ingresso nel territorio dello Stato di uno o più cittadini e cittadine stranieri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro per ogni persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda l'ingresso nel territorio dello Stato di cinque o più persone.
      2. Quando tre o più persone si associano allo scopo di procurare o favorire, al fine di trarne ingiusto profitto, l'ingresso nel territorio dello Stato di più cittadini e cittadine stranieri in violazione delle disposizioni della presente legge, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione, ovvero ne fanno parte con funzioni direttive, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni e alla multa di euro 15.000 per ogni cittadino e cittadina stranieri trasportati.
      3. Per il solo fatto di partecipare all'associazione di cui al comma 2, al fine di trarne ingiusto profitto, la pena è della reclusione da uno a sei anni.
      4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentate da un terzo a due terzi se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o incolumità, ovvero è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante, ovvero se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.
      5. Per i delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti, ovvero per il salvataggio delle persone trasportate.
      6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto
 

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utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
      7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del cittadino e della cittadina stranieri, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.000 euro. La pena è aumentata quando il cittadino e la cittadina stranieri siano costretti in condizione di particolare degrado o sfruttamento.
      8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso, di assistenza umanitaria e di accoglienza prestate in Italia nei confronti dei cittadini e delle cittadine stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato o alla frontiera, e le attività di soccorso in mare. È attività di accoglienza anche l'ospitalità temporanea, apprestata dal sindaco, da associazioni e organizzazioni umanitarie presso apposite strutture o da privati, di cittadini e cittadine stranieri anche sprovvisti di titolo di soggiorno.
      9. Non è punibile chi commette il reato di cui al comma 1 al fine di favorire l'ingresso dei familiari nei confronti dei quali potrebbe richiedere il ricongiungimento familiare.
      10. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che il cittadino e la cittadina stranieri trasportati siano in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di cittadini e cittadine stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.500 euro a 5.500 euro per ciascuno dei cittadini e delle cittadine stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della
 

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licenza, dell'autorizzazione o della concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
      11. La sanzione di cui al comma 10 non si applica nei confronti del vettore che ha trasportato un cittadino o una cittadina stranieri sprovvisti dei documenti richiesti, quando questi hanno dichiarato al momento dell'imbarco che intendano presentare istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e presentano l'istanza al momento dello sbarco.
      12. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati previsti dal presente articolo sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile, di tutela ambientale o di integrazione dei cittadini e delle cittadine stranieri. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      13. Nel caso in cui siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità da lui delegata, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente. Con il provvedimento che dispone la distruzione sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
 

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      14. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e di destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
      15. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento degli interventi di accoglienza e assistenza umanitaria dei cittadini e delle cittadine stranieri, anche ai sensi del comma 8.
      16. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla a ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermano il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla e condurla in un porto dello Stato. Tali operazioni sono condotte avendo come obiettivo primario la massima tutela dell'incolumità delle persone trasportate.